GNV si impegna con l'Autorità della Concorrenza e con i Consumatori a non cambiare le navi pubblicizzate per le sue crociere

GNV si impegna con l'Autorità della Concorrenza e con i Consumatori a non cambiare le navi pubblicizzate per le sue crociere

 

L'impegno sottoscritto con l'Autorità è il seguente:

1. GNV si impegna ad eliminare la avvertenza che si trova in calce a pag.5 della Brochure "Crociere Brevi nel Mediterraneo" che testualmente recita: "Le navi che effettuano le crociere possono essere soggette a variazioni".

2. GNv si impegna a sostituire la clausola sulla "Modifica del Viaggio di cui alla Brochure "Crociere Brevi nel Mediterraneo" con la seguente clausola, che sarà riportata su tutte le future brochure pubblicitarie di crociere GNV:

"1. Se, prima della partenza, GNV riscontra la necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, tra cui l'itinerario della crociera o la nave da utilizzare , ne dà immediato avviso in forma scritta al passeggero, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del Turismo.

"2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il passeggero può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 42 del Codice del Turismo. In particolare tranne i casi previsti dal citato articolo 42 del Codice del Turismo, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivelente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di denaro già corrisposta, salvo il maggior danno.

3.Il passeggero deve comunicare la propria scelta a GNV entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4.Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, GNV si impegna a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Passeggero, oppure lo rimborsa nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5.Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il passegero non l'accetta per un giustificato motivo, GNV gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

3. Della modifica di cui al punto precedente è dato avviso generale al pubblico tramite la front page del sito gnv.

4. L'impegno di cui al paragrafo 1 e l'adozione della clausola di cui al paragrafo 2 sono condizionate all'accettazione degli impregni da parte dell'Autorità ai sensi dell'art 8.2. a)del Regolamento Sulle Procedure Istruttorie, a chiusura dell'istruttoria PS-1101

Per vedere il Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato ed testo integrale degli impegni assunti da GNV, clicca qui.

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