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Cargo: Condizioni generali per il trasporto

CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DI VEICOLI E/O CONTENITORI – ED. 05/2019

 

COMPAGNIA: si intende la Società di Navigazione nel nome della quale è stato rilasciato il presente documento di trasporto e cioè la Grandi Navi Veloci S.p.A.

CARICATORE: indica chi richiede l’imbarco, l’autista o il presentatore del veicolo all’imbarco, lo speditore del container ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco.

VEICOLO: comprende qualsiasi mezzo gommato o cingolato, semovente o no (autoarticolati, trailers. semitrailers, autovetture, roulottes. pullmans, ecc…).

CONTAINER: comprende qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, palletta o base in legno o qualsiasi altra facilitazione di trasporto usata per consolidare e trasportare merce.

NOLO: comprende tutti i corrispettivi pagabili alla Compagnia in base alla tariffa applicabile e alle condizioni di questo documento di trasporto.

 

La Compagnia si impegna a trasportare i veicoli ed i contenitori alle seguenti Condizioni il cui contenuto il Caricatore, per il fatto stesso di aver aderito al trasporto previsto nel presente documento, dichiara di ben conoscere e di accettare nonché alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ove non derogate dalla seguente normativa contrattuale.

 

1. - Il presente contratto di trasporto è valido soltanto per i veicoli e/o i contenitori indicati  e per la nave, la partenza o le partenze in esso indicate. Il Caricatore è tenuto a custodire diligentemente il presente contratto per giustificare il proprio diritto al trasporto e ad esibirlo a qualsiasi ufficiale della nave o funzionario della Compagnia che gliene facesse richiesta. Il contratto non è trasferibile.

 

2. - Prezzo di passaggio

Il prezzo indicato nel presente contratto è quello calcolato in base alla tariffa in vigore alla data dello stesso. La Compagnia ha facoltà di aumentare le tariffe prima della partenza, nel qual caso il Caricatore dovrà, prima dell’imbarco, pagare la differenza oppure avrà il diritto di risolvere il contratto ed ottenere il rimborso del prezzo relativo al trasporto non usufruito, decurtato della provvigione di agenzia. Nel prezzo indicato nel presente contratto non è compresa la somministrazione di vitto a bordo che rimane comunque a carico di eventuali autisti/accompagnatori dei veicoli imbarcati, fatta sala diversa specifica pattuizione. Sono inoltre a carico del Caricatore tutte le spese, tasse e diritti d’imbarco e sbarco, bollo ecc.

 

3. - Mancata partenza

Il Caricatore che non presenti in tempo utile alla partenza i propri veicoli e/o contenitori, e che comunque non vengano imbarcati per fatto del Caricatore, non ha diritto al rimborso neppure parziale del prezzo pagato e deve anzi completare il pagamento del prezzo del trasporto se non l’avesse pagato per intero.

 

4. - Presentazione all’imbarco, sistemazione a bordo e sbarco

a) La conferma di prenotazione e l’assunzione del trasporto da parte della Compagnia, anche se questa abbia ricevuto in tutto o in parte il prezzo relativo, non costituiscono impegno che la nave sia pronta a ricevere i veicoli e/o contenitori né che i veicoli e/o contenitori saranno effettivamente imbarcati. L’effettivo imbarco dipende dalle esigenze della Compagnia, possibilità di stivaggio a bordo ecc. e da qualsiasi altro eventuale motivo, che possa impedire il viaggio e/o l’imbarco. Qualora l’imbarco non dovesse avvenire per fatto della Compagnia, la Compagnia dovrà soltanto restituire quanto incassato e non sarà tenuta a rispondere per spese, giacenze, danni (sia diretti che indiretti) né per alcun altro titolo o causale.

La Compagnia inoltre ha piena facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere o omettere scali, di fare iniziare o terminare il viaggio in un porto diverso da quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di sostituire la nave prevista, o di anticipare o ritardare la data di partenza.

Nel caso in cui la partenza fissata e menzionata nel presente contratto fosse anticipata o ritardata per un periodo di tempo superiore ai dieci giorni, come nel caso in cui la partenza fosse soppressa, la Compagnia rimborserà al Caricatore l’ammontare pagato. In nessuno dei casi contemplati da questo articolo il Caricatore avrà diritto al risarcimento di danni e o al rimborso di spese di qualsiasi natura.

b) I veicoli devono essere presentati al porto d’imbarco non meno di quattro ore prima dell’ora indicata per la partenza con tutti i documenti (compresi quelli doganali) già perfezionati, nonché della fattura quietanzata del prezzo pagato per il trasporto.

Il Caricatore è tenuto all’imbarco a consegnare il proprio veicolo a bordo e a ritirare lo stesso a bordo allo sbarco. All’imbarco la Compagnia non si assume alcuna responsabilità prima della consegna a bordo. Parimenti ogni responsabilità della Compagnia cessa allo sbarco con la presa in consegna a bordo dei veicoli da parte del ricevitore.

c) Le operazioni di imbarco dei veicoli e/o contenitori, compresa la loro sistemazione nel posto assegnato a bordo, le operazioni di sbarco, nonché l’eventuale trasferimento dei veicoli e/o dei contenitori dal posto di parcheggio nel porto di imbarco alla nave e/o l’eventuale trasferimento dei veicoli e/o contenitori dalla nave al posto di parcheggio nel porto di sbarco sono sempre effettuate a cura, spese e rischi esclusivi del Caricatore/Ricevitore, anche nel caso in cui le suddette operazioni vengano effettuate dal personale di bordo e/o dalle compagnie portuali e/o con il trattore della Compagnia, intendendosi tale personale, ivi compreso il conducente del trattore, quale dipendente del Caricatore/Ricevitore ai fini delle suddette operazioni.

Il Caricatore ed il Ricevitore sono pertanto inderogabilmente responsabili degli eventuali danni che fossero arrecati al veicolo e/o contenitore, alla merce ivi contenuta, alla nave e/o a terzi durante le manovre di trasferimento da e per la nave, imbarco, sistemazione a bordo, disistivaggio e sbarco

d) Qualora all’arrivo i veicoli e/o contenitori non vengano tempestivamente ritirati la Compagnia provvederà (ma sempre a spese e responsabilità del Caricatore e Ricevitore), a mettere il veicolo e/o contenitore a terra e la riconsegna avverrà solo dopo il rimborso di tutte le spese ed accessori dovuti per il trasporto e per le operazioni accessorie. Resta comunque inteso che la Compagnia non risponderà sotto alcun profilo di danni e/o mancanze ai veicoli e/o ai contenitori a terra dopo lo sbarco della nave in attesa di ritiro per mancata tempestiva presa in consegna da parte del Ricevitore.

4.1 – Il Vettore, nel rispetto delle norme applicabili, per fini di sicurezza alla navigazione, ha facoltà di prendere visone dell’interno dei rotabili merce sia alla presentazione per l‘imbarco, che durante la navigazione, sia allo sbarco.

 

5. - Stivaggio e/o rizzatura

Il Caricatore prima dell’imbarco dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e rischio alla sistemazione e alla rizzatura del carico sul veicolo o all’interno del Contenitore nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o Contenitore. In nessun caso la Compagnia sarà responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore derivanti da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli sovraccarichi viaggiano ad esclusivo rischio e pericolo del Caricatore. Parimenti la Compagnia non sarà in alcun modo responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati al veicolo o contenitore indicato nel presente documento e/o alle merci in esso/i contenute da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato a bordo della stessa nave. Resta inteso che  in caso di abbattimento del carico per fatto o colpa del Caricatore le spese di ripristino e quant’altre necessarie saranno a carico dell’avente diritto alla riconsegna anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.

 

6. - Trasporto merci pericolose

Le merci pericolose sono soggette alle norme di sicurezza prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG) adottato dall’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) rispettivamente con Decreto Dirigenziale N. 36/2004 e Risoluzione A.581 (14) e successive modifiche ed integrazioni. Le merci pericolose ammesse al trasporto sono quelle elencate nel Codice IMDG e/o nella normativa nazionale vigente. Il Caricatore ha l’obbligo di dichiarare alla Compagnia e/o ai suoi agenti prima dell’imbarco l’esistenza a bordo del veicolo/contenitore di merci pericolose. L’imbarco ed il trasporto di veicoli/contenitori contenenti merci pericolose verrà concesso nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia e dovrà essere accettato di volta in volta per iscritto dalla Compagnia, la quale ha facoltà di accettare il trasporto in considerazione del tipo di nave impiegata per il servizio, a fronte della certificazione di rispondenza per il trasporto di merci pericolose rilasciata alla nave medesima. In caso di mancato avviso il Caricatore risponderà illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione sia nei confronti della Compagnia sia nei confronti di terzi sia in sede civile, sia penale.

 

7. - Responsabilità della Compagnia vettrice

a) Resta convenuto che per tutti i sinistri che si verifichino a bordo della nave né la Compagnia né la nave ne risponderanno se gli stessi siano imputabili a causa di forza maggiore o, comunque, se determinati da: 1)  naufragio, collisione o incaglio anche se causato da colpa nautica o da colpa del Comandante, dell’equipaggio, del pilota, o degli altri dipendenti o preposti all’amministrazione della nave; 2) incendio; 3) fortuna o pericoli o incidenti di mare e di altre acque navigabili; 4) atto di Dio; 5) fatti di guerra o di pirateria; 6) atti di pubblici nemici (inclusi sabotaggio e vandalismo); 7) sequestro o restrizioni di principi, governanti o popolo, o sequestro legale; 8) restrizioni di quarantena; 9) scioperi o serrate o interruzioni o contrazioni di lavoro di qualsiasi genere e comunque causati, sia parziali che generali; 10) sommosse o rivolgimenti o guerre civili; 11) salvataggio o tentativo di salvare vite umane; 12) vizi occulti non scopribili con la dovuta diligenza; 13) qualsiasi altra causa non derivante da negligenza e/o colpa personale della Compagnia vettrice e comunque non imputabile a fatto, omissione o negligenza degli agenti e/o dei dipendenti e preposti della Compagnia armatrice.

b) Non sono opponibili alla Compagnia e non comportano il riconoscimento o responsabilità da parte di questa le dichiarazioni del Caricatore o, comunque, la conoscenza della qualità, del peso, del valore e/o delle condizioni del veicolo/contenitore e/o del suo carico o l’imbarco senza riserve. Ferme restando le esclusioni di responsabilità sopra elencate, i veicoli (intendendosi unitariamente come veicolo motrice e rimorchio), i contenitori, la merce ed ogni altro oggetto ivi contenuto costituiscono contrattualmente e ad ogni effetto di legge un’unica unità di carico accettata senza dichiarazione di valore. Pertanto la responsabilità della Compagnia quale vettrice non potrà oltrepassare i limiti di cui all’art. 423 del Codice della Navigazione.

 

8. - Caricazione sopra e cotto coperta

La Compagnia ha piena facoltà di caricare i veicoli (autotreni, autoarticolati, solo motrici, solo rimorchi, semi-rimorchi, autovetture, roulottes, pullmans, macchine operatrici ecc., semoventi e non) ed i containers, sia sopra che sotto coperta a propria esclusiva discrezione. Tutti i rischi di perdite e/o danni per gli automezzi e contenitori trasportati sopra coperta così come per le merci eventualmente trasportate sugli stessi saranno a carico del Caricatore e/o proprietario del mezzo.

 

9 - Clausola Frigo

I veicoli frigoriferi sono soggetti alle norme di sicurezza prescritte dal Ministero della Marina Mercantile e RINA che vietano a bordo l’uso delle fonti di energia del veicolo. La Nave, a richiesta del Caricatore formulata all’atto della prenotazione, e compatibilmente con le disponibilità delle prese di corrente, potrà consentire l’allacciamento al circuito elettrico di bordo (corrente di tipo alternato a 380/440 Volt, 50/60 periodi), sempreché il veicolo sia dotato dello speciale interruttore antideflagrante tipo Antidef omologato dalle competenti autorità. L’allacciamento è consentito a rischio e responsabilità del caricatore anche verso i terzi, esclusa qualsiasi responsabilità del Vettore e della nave, per mancanza e/o interruzione della corrente, sbalzi di tensione, e per qualsiasi difetto e guasto nell’impianto di generazione e distribuzione di energia elettrica della Nave, anche se imputabile a dipendenti. Sarà rifiutata e interrotta la fornitura di energia se il motore del veicolo frigorifero produrrà scintille nel funzionamento.

 

10. - Obblighi del Caricatore

a) I veicoli devono essere lasciati a bordo con le serrature delle portiere aperte e con la chiave di contatto appesa al volante. Durante il viaggio è vietato l’accesso ad essi da parte degli autisti e/o eventuali accompagnatori.

b) Il Caricatore e gli eventuali autisti accompagnatori dei veicoli sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle prescrizioni delle Autorità Marittime, Portuali, Sanitarie, Doganali, di Pubblica Sicurezza, Polizia ecc. sia italiane che straniere. Essi saranno quindi tenuti responsabili per qualsiasi trasgressione sia verso le competenti Autorità sia verso la Compagnia armatrice cui compete la rivalsa su di essi per tutti i danni e spese, multe e ammende di qualsiasi tipo comprese, che potessero derivarle dalla trasgressione medesima.

c) in caso di emergenza i conducenti/accompagnatori dovranno mettersi a disposizione del Comandante e dovranno eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno. Durante la navigazione è severamente vietato agli autisti/accompagnatori l’accesso ai locali destinati al carico ed agli altri locali di servizio.

 

11) Avaria generale

L’avaria generale sarà regolata secondo le regole di York ed Anversa del 1950/1974. I ricevitori prima di ritirare le merci dovranno firmare il “Lloyd’s Average Bond” nonché effettuare, a titolo di deposito provvisorio, il versamento della quota che la Società armatrice determinerà a garanzia del contributo definitivo e come condizione per il ritiro della merce. I depositi di cui alla XXII delle regole anzidette dovranno essere effettuate in Genova in conto speciale intestato congiuntamente a due fiduciari, e precisamente alla Società armatrice ed un rappresentante scelto dagli interessati al carico, presso una banca scelta di accordo della Società armatrice e dal detto rappresentante degli interessati al carico. A tale scopo nei vari porti di sbarco delle merci, i depositi saranno incassati dagli Agenti della Società armatrice i quali provvederanno a trasmetterli immediatamente a Genova. Il regolamento dell’avaria generale avrà luogo, in via amichevole, in Genova, qualunque sia la destinazione delle cose imbarcate e sarò compilato da un liquidatore la cui nomina è riservata alla società armatrice. I depositari rinunciano ad ogni opposizione e si obbligano a pagare il contributo che dal valore delle cose caricate verrà determinato in modo definitivo nel Regolamento di Avaria Generale

 

12. - Foro competente

Tutte le controversie che potessero sorgere sull’interpretazione ed esecuzione del contratto previsto nel presente documento di trasporto dovranno essere promosse innanzi all’Autorità giudiziaria di Genova derogandosi espressamente alla competenza di qualsiasi altra Autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa e troverà inderogabilmente applicazione la legge italiana