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Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

Febbraio 2025

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI GRANDI NAVI VELOCI S.P.A

1 Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali

1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante ordini di acquisto emessi da Grandi Navi Veloci S.p.a., di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 
1.2. Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni e servizi sono disciplinate dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari. 
1.3. Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni e servizi effettuati da Grandi Navi Veloci S.p.A., con sede legale in Calata Marinai d’Italia, 90133 - Palermo (nel seguito anche “GNV”). Qualsiasi variazione, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni di acquisto, saranno valide soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di GNV e conseguente inserimento nell’ordine di acquisto. 
In caso di discrepanza o contraddizione tra le presenti condizioni generali ed eventuali altre “condizioni particolari” emesse da GNV in relazione a determinati settori di attività, queste ultime prevarranno.  

2 Condizioni di fornitura dei beni e servizi

2.1. Ordini 
2.1.1. Gli ordini emessi da GNV costituiranno formale accettazione della proposta commerciale del fornitore e riporteranno le informazioni, i riferimenti e allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili. 
Pertanto, il contratto, si considererà concluso nel momento in cui il fornitore riceverà l’ordine da parte di GNV, in conformità alla proposta.
2.1.2. Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l’analisi dell’offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell’ordine. 

2.2. Consegne 
2.2.1. I beni devono essere forniti nel luogo di consegna riportato nell’ordine. 
2.2.2. I beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms 2010), salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine. 
2.2.3. I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento del loro ricevimento da parte di GNV, nel luogo di consegna convenuto. 
2.2.4. I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine, e nel caso di emissione di fattura immediata (come previsto al seguente articolo 4) copia della medesima. 
2.2.5. Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate. 
L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia ai diritti esperibili dalla società anche in materia di risarcimento dell’eventuale danno.
2.2.6. Il Fornitore deve comunicare tempestivamente per iscritto a GNV ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero. 
2.2.7. Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di GNV la quale si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra. 

2.3. Conformità dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento 
I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell’ordine, s’intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali non conformità riscontrate, nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso. 
2.3.2. Nelle ipotesi di non conformità dei beni o servizi resi, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da GNV. 
2.3.3. Il Fornitore garantisce i beni venduti o i servizi resi per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di consegna o esecuzione del servizio salvo diverso termine riportato sull’ordine.

2.4. Vizi del bene acquistato  
2.4.1. Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 
2.4.2. In caso contrario GNV avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore. 
2.4.3. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a GNV le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre GNV deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi. 
2.4.4. In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, GNV ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 giorni dalla scoperta. 
2.4.5. Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso GNV al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti. 

2.5. Documentazione Tecnica e Modifiche 
2.5.1. La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da GNV, non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti. 
2.5.2. Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto a GNV ogni modifica o miglioria nel bene o nell’oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto. 
2.5.3. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta di GNV non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore. 

3. Condizioni particolari di fornitura per i servizi

3.1. Modalità di esecuzione dei servizi 
3.1.1. I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell’ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza. 
3.1.2. Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di GNV. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni. 

3.2. Prestazione di attività presso aree di proprietà o nella disponibilità di GNV -norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore 
3.2.1. Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di GNV (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. 
3.2.2. Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da GNV. 
3.2.3. Il Fornitore deve rilasciare a GNV il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del d.lgs 81/2008. 
3.2.4. Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, ove necessario ed a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale. 
3.2.5. In caso di subappalto, il Fornitore deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. 
3.2.6. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di GNV, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di GNV. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti. 
3.2.7. Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 
3.2.8. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di GNV. 
3.2.9. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del d.lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto. 
3.2.10. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. 
3.2.11. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a GNV e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di GNV. A tal fine, il Fornitore assume l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della prestazione e di fornirne copia a GNV. 
3.2.12. Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dall’attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di GNV, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

4. Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione
4.1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell’ordine e non può essere modificato. L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle vigenti disposizioni di legge) sull’importo del corrispettivo. 
4.2. Il corrispettivo è omnicomprensivo e sarà liquidato, a seguito emissione della relativa fattura, rilasciata a completamento del processo di fornitura, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro 60 gg data fattura fine mese, salvo ove diversamente stabilito nell’ordine di acquisto. 
4.3. La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all’espletamento della procedura di pagamento. In particolare la fattura dovrà riportare: il numero dell’ordine di GNV, la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento, i riferimenti al DDT. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, GNV provvederà a richiedere al Fornitore le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che GNV non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali. 
4.4. Si comunica il Codice Univoco Ufficio A4707H7 che dovrà essere sempre inserito nella fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica al nostro Ufficio destinatario.  
I fornitori non nazionali dovranno inviare copia digitale della fattura al seguente indirizzo email : amm-fornitori@gnv.it.
4.5. Le fatture pervenute con il regime IVA errato, ovvero prive del riferimento al numero di protocollo di dichiarazione nautica ove previsto, saranno respinte. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto. 

5. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 
5.1. Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di GNV nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati. 
5.2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto 5.1 conferisce a GNV la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, fatto salvo e impregiudicato il diritto di GNV a chiedere il risarcimento dei danni. 

6 Adempimenti Regolamento GDPR 2016/679 - Trattamento dei dati personali 
6.1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito per brevità “Regolamento”, si precisa che GNV provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività di cui al proprio oggetto sociale, e in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell’eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 12 del Regolamento. 
6.2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Grandi Navi Veloci S.p.A., con sede in Calata Marinai d’Italia, 90133 Palermo. 
Il punto di contatto per qualunque necessità di chiarimento è: dpo@gnv.it 
La policy/informativa completa sulla protezione dei dati è a questo indirizzo web: https://info.gnv.it/images/pdf/it/privacy.pdf
6.3. Qualora l’oggetto dell’ordine preveda il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati gestiti da GNV, quest’ultima, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, Responsabile del trattamento dei dati personali. Il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Regolamento in materia di protezione dei dati personali e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 28 del suddetto Regolamento e delle istruzioni ricevute dal Titolare. Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento e successive norme attuative, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti da GNV in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni. In particolare il Fornitore si impegna ad attenersi alle seguenti istruzioni: 

  1. è autorizzato ad operare il trattamento di dati personali di cui GNV è Titolare esclusivamente per le finalità previste ed opererà sulla base delle istruzioni di dettaglio che gli saranno, se del caso, fornite dal Referente di GNV; 
  2. si avvarrà soprattutto di strumenti informatici, operando con logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che esso è obbligato a rendere nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni in materia, anche in ordine alla sicurezza dei dati; 
  3. dovrà adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti particolari dal Regolamento. In particolare, dovranno essere rigorosamente osservate le misure stabilite dal Regolamento in materia di misure minime di sicurezza (art. 32 del Regolamento). In aggiunta, dovrà adottare eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, previa approvazione della stima presentata dal Responsabile riguardo ai costi delle misure eccedenti il dettato normativo; 
  4. adotterà ogni misura in linea con le disposizioni del Regolamento, atta a: adeguarsi alla normativa rilevante; istituire un modello organizzativo coerente con le disposizioni di legge; evitare danni o irregolarità prevedibili; 
  5. individuerà tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali per conto del Titolare e li nominerà per iscritto “incaricati del trattamento”, fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento; 
  6. provvederà ad erogare adeguata formazione agli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate; 
  7. notificherà al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale immediatamente, dopo esserne venuto a conoscenza; 
  8. comunicherà al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio DPO, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento; 
  9. terrà per iscritto, laddove applicabile, un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento; 
  10. consentirà al Titolare ed a suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e le relative misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche; 
  11. darà tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei diritti di cui all’art. 12 del Regolamento, valutando con il Titolare la legittimità delle stesse e coordinandosi con il Titolare al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime; 
  12. garantirà gli adempimenti e le incombenze, anche formali, verso l’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l’Autorità. In particolare: fornirà informazioni sulle operazioni di trattamento svolte; consentirà l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; consentirà l’effettuazione di controlli; compirà quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea; 
  13. consentirà infine al Titolare ed ai suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e delle misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche. A richiesta del Titolare, il Responsabile provvederà all’autocertificazione o alla certificazione - con oneri a carico del Titolare - da parte di Enti Privati specializzati in materia di sicurezza e la cui attendibilità è riconosciuta a livello europeo. Sono escluse dalle verifiche le attrezzature, le strutture, i dati o le informazioni che non siano essenziali ai fini del presente ordine e che si riferiscano all’attività propria del Responsabile. 

Queste istruzioni hanno efficacia dalla sottoscrizione del presente documento da parte del Fornitore. 

7. Adempimenti Direttiva NIS2 2022/2555 - Cyber Security

GNV, in qualità di fornitore di Servizio Essenziale, deve assicurarsi che tutte le forniture di beni e servizi che possono impattare con l’erogazione del servizio essenziale, da essa erogato, siano sicure by design e by default.
Il fornitore che accede ai sistemi GNV, che fornisce beni o sistemi a GNV, o che eroga in generale servizi che possono avere un impatto sul servizio essenziale, da essa erogato, deve restituire la prevista documentazione cyber compilata e firmata, assicurare la resilienza del servizio anche in caso d’incidente informatico e può essere soggetto, da parte di GNV, ad audit pre e post contrattuali, a cui è obbligato a collaborare con la massima diligenza e trasparenza.

8. Confidenzialità 

Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, schema, specifica tecnica, strategia commerciale, fornito da GNV al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto (“Informazioni Riservate”), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto e per i 3 (tre) anni successivi, a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di GNV, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso. Ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, il Fornitore si impegna a far rispettare gli obblighi di riservatezza sopra citati anche ad eventuali subappaltatori.

9. Proprietà Intellettuale 

Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei beni e dei servizi forniti a GNV non comporta vilazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa.  GNV è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell’adempimento del contratto.  GNV è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all’estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna. 

l Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei risultati in capo a GNV. 

10. Adempimenti ex D.Lgs. 231/2001 

10.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da GNV ai sensi della predetta normativa disponibile sul sito internet https://www.gnv.it, alla cui osservanza formalmente s’impegna. 

10.2. A tale riguardo, il Fornitore dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da GNV e si obbliga a mantenerli attuati per l’intera durata del contratto. 

10.3. Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l’inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale a GNV è, sin d’ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R o comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata al Fornitore di: 

  1. sospendere l’esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa) 
  2. risolvere il contratto; fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno, comunque, subito da GNV e di manlevare la stessa per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo. 

10.4. In ottica di massima garanzia i fornitori hanno a disposizione l’indirizzo https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/GRANDINAVIVELOCI cui segnalare in massima confidenzialità qualsiasi violazione o sospetta violazione essi ravvisassero nei rapporti con GNV. 

11. Gestione degli adempimenti ambientali   

11.1. Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell’esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di GNV, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti.

11.2. GNV si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale. 

11.3. In caso di subappalto del Fornitore, da eseguire nei modi e termini previsti al precedente punto 3.1.2, quest’ultimo, come ivi previsto resta responsabile nei confronti di GNV per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei suoi fornitori. 

11.4. Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da GNV ai sensi del precedente punto 11.2, conferisce a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni. 

12. Diritto alla revisione / Audit presso il fornitore

GNV avrà il diritto di effettuare ogni ragionevole controllo o verifica riguardante la corretta esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore, anche presso la sede del Fornitore. Pertanto, le parti hanno la possibilità di essere assistiti da qualsiasi esperto o consulente di loro scelta. GNV informerà il Fornitore della data dell'ispezione almeno 10 giorni di calendario prima dell'ispezione e il Fornitore dovrà confermare per iscritto la data e il luogo in cui i Beni saranno disponibili. 

Il Fornitore non potrà rifiutare l'accesso al proprio sito al fine della verifica. Se, a seguito di una verifica, venisse riscontrata una non conformità dei Beni, GNV ne informerà il Fornitore, che dovrà adottare tutte le misure correttive necessarie. Il controllo dei Beni da parte di GNV non esonera in alcun modo il Fornitore dalla sua responsabilità o dagli obblighi a suo carico derivanti dalla legge o dal contratto.

13. Legge applicabile e Foro competente 

13.1. Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana. 

13.2. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato. 

In ottemperanza all’articolo 1341 del Codice Civile e seguenti il Fornitore dichiara di aver letto attentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti “Condizioni generali di acquisto per la fornitura di beni e servizi” e, in particolare, di prendere atto e approvare specificamente quelle di cui agli articoli seguenti: 

  • 2.1 Ordini; 
  • 2.2 Consegne; 
  • 2.3 Collaudo dei beni e servizi – Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento; 
  • 2.4 Vizi del bene acquistato; 
  • 4 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione; 
  • 9 Proprietà Intellettuale; 
  • 12. Diritto alla revisione / Audit presso il fornitore
  • 13. Legge applicabile e Foro competente